STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
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28 gennaio 2022 - La Corte Costituzionale con sentenza n. 24 del 28 gennaio 2022 ha dichiarato illegittima parte della L.R. Sardegna n. 1/2021. Nello specifico, in merito alla L.R. n. 1/2021 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5 (comma 1, lettera b, lettera i), 9 (comma 1, lettera b), 11 (comma 1, lettera a), 13, 14 (comma 1, lettera d, lettera h), 15 (comma 1, lettera c), 16 (comma 1, lettera a), 17, 18, 19, 21, 23, 24 , 25 (comma 1, primo periodo), 26, 27, 30 (comma 2), dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri in merito agli artt. 1, 4 (comma 1, lettere a, b, c, numeri 1 e 2, g, h ed i), 5 (comma 1, lettera b), 5 (comma 1, lettera i), 5 (comma 1, lettera i), 6, 7, 8 (comma 1, lettera a), 11 (comma 1, lettere b, d, f, g, h), 12, 14 (comma 1, lettere a, b), 14, 28 (commi 1 e 3), dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 (comma 1, lettera b), 14 (comma 1, lettera g) e 16 (comma 1, lettera b). La dichiarazione di illegittimità dell'art. 17, che fissava al 31 dicembre 2023 la validità del "Piano Casa Sardegna", ha posto fine alla presentazione di nuove istanze. Il testo completo è consultabile sul sito www.cortecostituzionale.it
19 marzo 2021 - Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 marzo 2021 ha deliberato di impugnare la L.R. 18 gennaio 2021, n. 1 “Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985 e n. 16 del 2017”. Alla base della proposta del Ministro Mariastella Gelmini, si legge nel comunicato stampa n. 8/2021 del Consiglio dei Ministri, che numerose disposizioni sono "in contrasto con la normativa statale in materia di tutela del paesaggio". Le motivazioni sono consultabili sul sito www.governo.it
19 gennaio 2021 - Con la pubblicazione nel Buras n. 5 del 19 gennaio 2021 della L.R. 1/2021, sono entrate in vigore le modifche al "Piano Casa Sardegna", il quale resterà in vigore sino al 31 dicembre 2023.
Allo stato attuale il piano casa in Sardegna è disciplinato dalla Legge Regionale 23 aprile 2015 n. 8 (come modificata dalla L.R. n. 11/2017, dalla L.R. n. 1/2019 e dalla recente L.R. n. 1/2021) “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio” ed in particolare dal Titolo II, Capo I “Norme per il miglioramento del patrimonio esistente” (dall’art. 30 all’art. 37).
Si riporta di seguito l'indice con i link degli argomenti trattati:
L’ampliamento volumetrico degli edifici esistenti, col piano casa in Sardegna, è consentito nelle zone urbanistiche omogenee A, B, C, D, E, F e G.
Zona urbanistica A (Insediamenti storici)
L’ampliamento volumetrico può essere realizzato solamente negli edifici che non conservano importanti tracce dell’assetto storico e che siano in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto, previa approvazione di un Piano Particolareggiato adeguato al PPR ed esteso all’intera zona urbanistica. Gli interventi sono ispirati al principio dell’armonizzazione delle architetture e delle facciate con il contesto e possono determinare, per ciascuna unità immobiliare, un ampliamento volumetrico massimo del 25 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 90 metri cubi.
Nella zona urbanistica A o all’interno del centro di antica e prima formazione, in assenza di piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia interna, è consentito l’intervento di “ristrutturazione edilizia di tipo conservativo” che mantiene immutati alcuni elementi strutturali qualificanti, con possibili integrazioni funzionali e strutturali, senza incrementi di superficie, di volume e variazioni della sagoma storicamente esistente.
Inoltre, nelle zone urbanistiche A, è consentito l’incremento volumetrico, non cumulabile con quelli previsti nei casi precedenti, necessario a garantire la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, di 150 metri cubi.
Zone urbanistiche B (Tessuti urbani consolidati) e C (Espansioni urbane)
Il Piano Casa Sardegna, nelle zone urbanistiche B e C, prevede un ampliamento volumetrico, per ciascuna unità immobiliare, nella misura massima del 30 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 180 metri cubi.
Nelle zone urbanistiche B e C è concesso un ulteriore incremento volumetrico del 10 per cento del volume urbanistico esistente, in almeno una delle seguenti ipotesi alternative:
a) l’intervento determini l’efficientamento energetico dell’intera unità immobiliare;
b) l’intervento includa soluzioni finalizzate alla riduzione degli effetti delle “isole di calore”, inclusa la realizzazione di tetti verdi e di giardini verticali;
c) l’intervento includa soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque reflue.
d) l'intervento preveda l'impiego di materiali primari prodotti in Sardegna nella misura di almeno il 35 per cento;
e) l'intervento preveda l'impiego di tecniche costruttive che consentano, nei casi di demolizione e ristrutturazione, il recupero e riutilizzo di componenti costituenti l'edificio nella misura di almeno il 20 per cento;
f) l'intervento preveda l'utilizzo di materiali di bioedilizia e derivati da lana e sughero, prodotti in Sardegna nella misura di almeno il 35 per cento;
g) l'intervento preveda l'impiego di manufatti realizzati in Sardegna nella misura di almeno il 35 per cento;
h) l'intervento preveda l'eliminazione di pavimentazioni impermeabili delle aree cortilizie o di altre superfici scoperte di pertinenza dell'immobile.
Inoltre, per le zone urbanistiche B e C, i crediti volumetrici possono essere ceduti con atto pubblico di asservimento dai proprietari aventi diritto ai proprietari di altre unità immobiliari, in almeno una delle seguenti condizioni:
- facenti parte dello stesso edificio o dello stesso complesso edilizio;
- ricadenti in diversi comparti facenti parte della stessa lottizzazione (l'ampliamento complessivo non può essere superiore al 50% della volumetria legittimamente realizzata).
Nelle zone urbanistiche B e C e negli edifici con destinazione residenziale legittimamente realizzati in altre zone urbanistiche, è consentito l’incremento volumetrico, non cumulabile con quelli previsti nei casi precedenti, necessario a garantire la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, di 150 metri cubi.
Nelle zone urbanistiche B e C è consentita la realizzazione o l'ampliamento delle verande coperte fino ad un massimo di 1/3 della superficie coperta realizzabile.
Zona urbanistica D (Insediamenti produttivi) con destinazione industriale o artigianale
L’ampliamento volumetrico può essere realizzato esclusivamente se strettamente connesso alla destinazione industriale o artigianale, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 25 per cento del volume urbanistico esistente. Sono esclusi gli incrementi per le destinazioni abitative, residenziali o commerciali. Nei fabbricati residenziali esistenti adibiti come prima casa del titolare dell’impresa o del custode sono consentiti gli incrementi volumetrici previsti per le zone B e C.
Nei capannoni con destinazione industriale o artigianale ubicati nella zona urbanistica D, in alternativa agli incrementi volumetrici del 25 per cento di cui sopra, sono ammessi incrementi della superficie utile nella misura del 40 per cento che prevedano la realizzazione di un solaio interno oppure incrementi misti, di volume e di superficie, a condizione che l'incremento complessivo della superficie utile non ecceda il 40 per cento di quella originaria.
Zona urbanistica D con destinazione commerciale e G (Servizi generali)
L’ampliamento volumetrico può essere realizzato, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 20 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 400 metri cubi. Sono esclusi gli incrementi per le destinazione abitative e residenziali. Nei fabbricati residenziali esistenti adibiti come prima casa del titolare dell’impresa o del custode sono consentiti gli incrementi volumetrici previsti per le zone B e C.
Nei capannoni con destinazione commerciale ubicati nella zona urbanistica D, in alternativa agli incrementi del 25 per cento di cui sopra, sono ammessi incrementi della superficie utile nella misura del 30 per cento che prevedano la realizzazione di un solaio interno oppure incrementi misti, di volume e di superficie, a condizione che l'incremento complessivo della superficie utile non ecceda il 30 per cento di quella originaria.
Zona urbanistica E (Usi agricoli)
Oltre la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia marina, ridotti a 300 metri nelle isole minori, è consentito l’ampliamento volumetrico dei fabbricati aventi destinazione abitativa o produttiva nella misura massima del 30 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 180 metri cubi.
Zona urbanistica F
Negli ambiti extraurbani, così come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, classificati quali zone urbanistiche omogenee F, gli incrementi volumetrici per le strutture residenziali possono essere realizzati esclusivamente oltre i 300 metri dalla linea di battigia marina e non possono superare il 35 per cento del volume urbanistico legittimamente esistente e comunque sino ad un massimo di 150 metri cubi, compresi quelli già realizzati in ottemperanza all'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni.
Come per le zone urbanistiche B e C, anche nelle F è consentita la realizzazione o l'ampliamento delle verande coperte fino ad un massimo di 1/3 della superficie coperta realizzabile.
Casi particolari
Per le abitazioni ricadenti in aree prive di pianificazione e regolarmente realizzate, è consentito l'incremento volumetrico previsto per le zone E.
Salvaguardia delle zone umide: nelle zone urbanistiche A, B, C, D, E ed F dei comuni che non abbiano provveduto all'adeguamento del piano urbanistico comunale al PPR, le aree libere da volumi regolarmente accatastati (alla data di approvazione della L.R. 1/2021), che ricadano nella fascia di tutela di 300 metri dalla linea di battigia dalle zone umide (laghi naturali, degli stagni, delle lagune e degli invasi artificiali) sono inedificabili e non possono essere oggetto di alcuna trasformazione urbanistica o edilizia.
Tutti gli interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente, previsti dal piano casa Sardegna, sono realizzati mediante SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Al fine di riqualificare e accrescere le potenzialità le potenzialità delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive e sanitarie e socio-sanitarie ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee A (definite come sopra), B, C, F e G, purché al di fuori della fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, possono essere autorizzati interventi di ristrutturazione e rinnovamento comportanti incrementi volumetrici, anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati, nella misura massima del 50 per cento del volume urbanistico esistente e per le attività turistico-ricettive secondo la seguente articolazione:
a) il 25 per cento riservato all'adeguamento delle camere agli standard internazionali, senza incremento del numero complessivo delle stanze;
b) il 15 per cento riservato all'incremento del numero complessivo delle stanze;
c) il 10 per cento riservato al miglioramento del livello di classificazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo);
d) in alternativa o in aggiunta ad una o più delle lettere a), b) e c), e comunque fino alla concorrenza massima del 50 per cento del volume urbanistico esistente, è consentito l'ampliamento delle zone comuni nelle strutture ricettive turistico-alberghiere quali hall, sale convegni e spazi comuni; tali ampliamenti sono consentiti anche per le strutture socio-assistenziali quali le comunità integrate e le comunità alloggio, per la realizzazione di idonei spazi protetti e delle cosiddette "zone di isolamento;
Gli interventi di cui sopra sono ammessi anche nelle strutture localizzate nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina purché ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee A e B o nelle aree individuate ai sensi dell’articolo 10 bis, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche e integrazioni.
Nei casi previsti dal comma 1 è concesso un incremento volumetrico del 10 per cento del volume urbanistico esistente così suddiviso: 5 per cento per i casi di cui alla lettera a); 3 per cento per i casi di cui alla lettera b); 2 per cento per i casi di cui alla lettera c) e comunque nella misura massima del 50 per cento del volume urbanistico esistente qualora si verifichino almeno due delle seguenti ipotesi:
a) l'intervento determini l'efficientamento energetico dell'intera unità immobiliare, nel rispetto dei parametri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
b) l'intervento includa soluzioni finalizzate alla riduzione degli effetti delle "isole di calore", inclusa la realizzazione di tetti verdi e di giardini verticali;
c) l'intervento includa soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque reflue;
d) l'intervento preveda l'impiego di materiali primari prodotti in Sardegna nella misura di almeno il 35 per cento;
e) l'intervento preveda l'impiego di tecniche costruttive che consentano, nei casi di demolizione e ristrutturazione, il recupero e riutilizzo di componenti costituenti l'edificio nella misura di almeno il 20 per cento;
f) l'intervento preveda l'utilizzo di materiali di bioedilizia e derivati da lana e sughero, prodotti in Sardegna nella misura di almeno il 35 per cento;
g) l'intervento preveda l'impiego di manufatti realizzati in Sardegna nella misura di almeno il 35 per cento;
h) l'intervento preveda la riqualificazione ambientale delle aree pertinenziali.
i) l'intervento preveda l'eliminazione di pavimentazioni impermeabili delle aree cortilizie o di altre superfici scoperte di pertinenza dell'immobile.
Gli ampliamenti volumetrici:
a) sono consentiti mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;
b) non sono computati nel dimensionamento di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, così come integrato dall’articolo 24.
c) i crediti volumetrici possono essere ceduti, con atto pubblico di asservimento, dai proprietari aventi diritto ai proprietari di altre unità immobiliari oggetto degli interventi di incremento di cui al presente articolo qualora ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:
1) facciano parte dello stesso edificio o dello stesso complesso edilizio o di altro edificio o complesso edilizio siti nella medesima zona omogenea ad una distanza in linea d'aria non superiore a metri 300, e fatti salvi i limiti di altezza posti dalla vigente normativa;
2) ricadano in diversi comparti, facenti parte della stessa lottizzazione.
In ogni caso, per le fattispecie di cui ai punti 1) e 2) l'ampliamento complessivo non può essere superiore al 50 per cento della volumetria legittimamente realizzata.
Possono usufruire degli incrementi volumetrici previsti nel presente articolo anche le strutture turistico-ricettive che abbiano già usufruito degli incrementi previsti dall’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, fino al concorrere del 25 per cento del volume originario.
Le disposizioni relative all'ampliamento delle strutture di cui sopra si applicano anche agli edifici che sono stati destinati all’esercizio delle attività turistico-ricettive in data successiva all’entrata in vigore della presente legge.
Le strutture destinate ad ospitare servizi turistici ed attività ad essi complementari possono usufruire di incrementi volumetrici nella misura massima del 25 per cento del volume urbanistico esistente. Per "servizi turistici ed attività ad essi complementari" si intende l'equivalente, in zona urbanistica F, dei servizi connessi alla residenza previsti nelle zone residenziali.
Ai fini dell'allungamento della stagione turistica e del necessario adeguamento delle strutture ricettive alberghiere esistenti originariamente realizzate per un utilizzo prevalentemente estivo è consentita, per un periodo non superiore a duecentoquaranta giorni, la chiusura con elementi amovibili, anche a tenuta, delle verande coperte già legittimamente autorizzate nelle singole strutture turistiche ricettive.
Le coperture per piscine sono assimilate alle opere di edilizia libera di cui all'articolo 15 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative) e non incidono sulla volumetria e sulla superficie coperta.
Ai fini della riqualificazione e dell'accrescimento delle potenzialità delle strutture destinate all'esercizio di attività di turismo rurale ricadenti nelle zone E, purché al di fuori della fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, possono essere autorizzati interventi di ristrutturazione e rinnovamento comportanti incrementi volumetrici, nella misura massima del 50 per cento del volume urbanistico esistente, anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati, destinabili all'adeguamento delle camere agli standard internazionali, con incremento del numero complessivo delle stanze, in deroga ai limiti massimi previsti all'esercizio stabiliti dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21), e dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994 o, se più restrittivi, dagli strumenti urbanistici comunali, fino al raggiungimento di 80 posti letto massimi.
Gli interventi di ampliamento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive, previsti dal piano casa Sardegna, sono realizzati mediante Permesso di Costruire.
Gli interventi relativi ai sottotetti, previsti nel piano casa Sardegna, possono distinguersi in due gruppi:
Interventi per il riuso dei sottotetti esistenti (senza incremento di volume)
Nelle zone urbanistiche A, B, C, E e F sono consentiti gli interventi di riuso dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il riuso dei sottotetti, con conseguente ottenimento dell'agibilità, è consentito purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti, e, relativamente alle altezze, sia assicurata per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,20 metri per spazi accessori e servizi (ridotta rispettivamente a 2,20 metri e a 2,00 per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare).
Ai fini del riuso dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento o nella realizzazione di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nell’apertura di finestre e lucernari necessari per i nuovi vani. Nella zona urbanistica A tali modifiche devono essere tipologicamente compatibili con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati.
Ai fini dell’ammissibilità degli interventi di cui sopra, in presenza di un unico livello agibile, è considerato sottotetto il volume compreso tra l’estradosso della chiusura orizzontale inferiore e l’intradosso delle falde di copertura a tetto, localizzato all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, se prescritto.
Ai fini dell'ammissibilità degli interventi di cui sopra, costituiscono quindi sottotetti:
a) gli spazi e i volumi delimitati inferiormente dall'ultimo solaio di chiusura di un volume urbanisticamente rilevante (residenziale o con altra destinazione compatibile con la destinazione della zona omogenea) e il solaio di copertura dell'immobile o dell'unità immobiliare, indipendentemente dall'attuale destinazione di tale spazio o volume come desumibile dall'ultimo titolo edilizio rilasciato per lo stesso;
b) le terrazze coperte e aperte su uno, due, tre o quattro lati, non rilevanti ai fini volumetrici dalle vigenti disposizioni di legge regionali e regolamenti comunali;
c) gli spazi e i volumi, anche non urbanisticamente rilevanti, come previsti dai vigenti strumenti urbanistici comunali;
d) gli spazi e i volumi delimitati da altezza di imposta delle falde nulla.
Al fine di ridurre il consumo di suolo e consentire il rispetto di tutte le prescrizioni igienicosanitarie e delle altezze medie ponderali riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti, sugli edifici ad uso residenziale con copertura a falde sono consentite modifiche esterne alle unità immobiliari esistenti, strettamente limitate al raggiungimento dei requisiti minimi di agibilità, nella misura massima di 50 centimetri di altezza all'imposta interna della falda, ferma restando la quota massima del colmo e con pendenza massima ammissibile del 30 per cento.
Gli interventi per il riuso dei sottotetti sono realizzati mediante SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Interventi per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti
Nelle zone urbanistiche A (per gli edifici di cui al primo periodo dell'articolo 30, comma 2, della L.R. 8/2015), B, C e F sono consentiti gli interventi di recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti e, relativamente alle altezze, sia assicurata per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,70 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,40 metri per spazi accessori e servizi (ridotta rispettivamente a 2,55 metri e a 2,25 per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare).
Ai fini del recupero con incremento volumetrico dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nella variazione delle altezze di colmo e di gronda, delle linee di pendenza delle falde e quelle per l’apertura di finestre e lucernari. I valori massimi raggiungibili di altezza interna sono fissati rispettivamente in 3,60 metri per l’altezza al colmo e in 1,80 metri per l’altezza alla gronda. Nel caso di arretramento dell’ampliamento rispetto al filo della facciata dell’edificio è consentita una altezza interna misurata alla gronda del sottotetto di massimo 2,20 metri.
Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito unicamente per i sottotetti che rispettino una delle seguenti condizioni:
a) abbiano un’altezza interna alla gronda non inferiore a 0,60 metri e falde con una pendenza minima del 20 per cento;
b) abbiano falde con un pendenza minima del 25 per cento.
L’altezza media ponderale è calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 metri per la superficie relativa. Gli eventuali spazi di altezza inferiore a 1,50 metri devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva.
Nei sottotetti oggetto di intervento è ammesso:
a) il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali;
Gli interventi per il recupero con ampliamento volumetrico dei sottotetti esistenti sono realizzati mediante SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Ai fini del recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra, la L.R. 8/2015 definisce:
a) seminterrati: i piani siti al piede dell'edificio e parzialmente interrati, quando la superficie delle pareti perimetrali comprese al di sotto della linea di terra è superiore al 50 per cento della superficie totale delle stesse pareti perimetrali;
b) piani pilotis: le superfici aperte, a piano terra o piano rialzato, delimitate da colonne portanti, la cui estensione complessiva è non inferiore ai due terzi della superficie coperta;
c) piano terra: piano completamente fuori terra, posto allo stesso livello del piano di campagna o di sistemazione definitiva del terreno.
Negli immobili destinati ad uso abitativo sono consentiti gli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra esistenti con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento del consumi energetici.
Per i piani pilotis è ammesso il riuso solamente se esteso all'intero piano e purché siano comunque rispettate le superfici minime destinate a parcheggio; in alternativa, è sempre possibile la monetizzazione delle superfici di parcheggio non rinvenibili all'interno del lotto.
Il recupero dei seminterrati è consentito ad uso residenziale o direzionale, commerciale ed a condizione che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un'altezza minima non inferiore a metri 2,40, con una tolleranza massima del 2 per cento, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo e nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le aperture per la ventilazione naturale non siano inferiori a 1/8 della superficie utile, oppure si preveda la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
b) vi siano adeguati livelli di illuminazione, raggiungibili anche mediante sistemi artificiali.
Il recupero dei porticati e dei locali a piano terra o piano rialzato è consentito ad uso direzionale, commerciale, socio-sanitario e residenziale a condizione che rispettino un'altezza minima interna di 2,40 metri.
Il recupero a fini abitativi dei piani e locali di cui al presente articolo è vietato nelle aree dichiarate, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 o Hi4) ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 o Hg4).
Gli interventi per il recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra, previsti dal piano casa Sardegna, sono realizzati mediante SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Nelle zone urbanistiche A, B, C, D, E ed F, in queste ultime oltre la fascia dei 300 metri dalla battigia marina è sempre consentita la realizzazione di soppalchi a condizione che non pregiudichino la statica dell’edificio. I soppalchi possono essere ottenuti anche attraverso la traslazione di partizioni interne orizzontali, diverse dai solai di calpestio, non più funzionali all’organismo edilizio, quali solai di controsoffitto privi di qualsiasi valore artistico, decorativo, costruttivo e materico.
I soppalchi sono ammessi, nel Piano Casa Sardegna, per non più del 40 per cento della superficie sottostante e per le unità abitative che abbiano altezze libere di interpiano minime di 4,10 metri tali da permettere una ripartizione delle altezze per gli spazi sottostanti non inferiore a 2,40 metri e per la parte soprastante una altezza media non inferiore a 2,00 metri.
Nei vani individuati con la nuova ripartizione, sia al piano inferiore che a quello superiore, sono rispettate le altre prescrizioni igienico-sanitarie previste dallo strumento urbanistico comunale.
Le nuove superfici in aumento individuate con la realizzazione dei soppalchi rientrano nel calcolo delle superfici finestrate. Nelle zone urbanistiche A sono ammesse nuove aperture finestrate solo se previste in sede di piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale. Per le altre zone urbanistiche l’apertura di eventuali nuove superfici finestrate è ammessa nel rispetto delle regole compositive del prospetto originario.
Il soppalco è realizzato in arretramento rispetto alle pareti esterne del prospetto principale. La ripartizione in nessun caso si addossa a finestre e/o aperture esistenti per non alterare di riflesso l’originaria ripartizione orizzontale del manufatto sul prospetto.
La realizzazione di un soppalco non determina la realizzazione di un nuovo volume urbanistico e non richiede nuove aree per parcheggio.
In caso di realizzazione di spazi di grande altezza in edifici esistenti, mediante la demolizione parziale di solaio intermedio, è escluso il ricalcolo del volume urbanistico dell'edificio o della porzione di edificio, anche in caso di riutilizzo di spazi sottotetto che originariamente non realizzano cubatura, a condizione che non si realizzino mutamenti nella sagoma dell'edificio o nella porzione di edificio.
Gli interventi per il riuso degli spazi di grande altezza (soppalchi), previsti dal piano casa Sardegna, sono realizzati mediante SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Per visionare il testo integrale del nuovo Piano Casa Sardegna 2021 - valido sino al 31/12/2023 (testo coordinato della L.R. n. 8/2015) clicca qui [Piano Casa Sardegna 2021-2023 testo approvato]
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