SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA'

agibilità degli immobili

IL CERTIFICATO DI AGIBILITA' - ABITABILITA'


L'agibilità è il documento fondamentale per l’utilizzo di qualsiasi immobile, sia esso ad uso produttivo che residenziale, in quanto attesta oltre, alla conformità dell'opera al progetto presentato, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 l'agibilità non viene più rilasciata dal Comune, ma viene certificata direttamente dal tecnico.
La segnalazione certificata di agibilità è immediatamente efficace ed abilita all’utilizzo dell’immobile sin dalla data della sua presentazione (autocertificazione a zero giorni).


Come si ottiene l'agibilità

In Sardegna la trasmissione della segnalazione certificata di agibilità al Comune di competenza deve avvenire unicamente per via telematica mediante l’utilizzo del Portale Regionale Sportello Unico per le Attività produttive e per l'edilizia (SUAPE).
La ricevuta automatica di avvenuta presentazione, unitamente alla dichiarazione autocertificativa e agli allegati trasmessi costituisce titolo abilitativo autocertificativo unico di agibilità.
La segnalazione certificata di agibilità può interessare:
- l'intero fabbricato o complesso immobiliare;
- singoli edifici o singole porzioni della costruzione, a condizione che la porzione oggetto di agibilità sia funzionalmente autonoma, siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- singole unità immobiliari, purchè siano state completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.


Chi dichiara l'agibilità

L’agibilità deve essere presentata sotto forma di dichiarazione autocertificata resa sotto personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal proprietario o altro soggetto avente titolo (usufruttario, locatario, promissario, acquirente, etc), e dal direttore dei lavori o, qualora non nominato, da un professionista abilitato.


Quando

L'agibilità viene dichiarata entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dei seguenti interventi edilizi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni (totali o parziali);
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
La mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.


Validità dell'agibilità

L'agibilità non ha scadenza ma, nel caso in cui un immobile sia sottoposto ad interventi edilizi che ne mutino le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, sarà necessario presentare una nuova segnalazione certificata di agibilità.


Documenti allegati alla Segnalazione Certificata di Agibilità

La segnalazione certificata di agibilità è corredata dalla seguente documentazione:

- Attestazione del professionista incaricato sulla conformità dell'opera realizzata al progetto presentato e sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente;

- Collaudo o idoneità statica delle strutture;


- Attestazione del professionista incaricato sulla conformità catastale dell'opera, sulla prevenzione incendi, sulle barriere architettoniche e sui requisiti igienico sanitari;

- Dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alla relazione sul contenimento dei consumi energetici dell’immobile, nonché l’attestato di qualificazione energetica (AQE) ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs. n° 192/2005, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. N° 311/2006;

- Relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici di cui all’art. 125, comma 1 del D.P.R. 380/2001 (Art. 28, comma 1 della L. 10/91), se non precedentemente allegata al progetto edilizio o alla comunicazione di inizio lavori;


- Relazione tecnica di collaudo acustico, rilasciata da un tecnico competente in acustica ambientale. Sono esclusi gli immobili realizzati antecentemente il 20 febbraio 1998 (data in cui sono entrate in vigore le disposizioni in materia di requisiti acustici passivi degli edifici DPCM 05/12/1997 - Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1997) e in seguito non sottoposti ad interventi che imponessero l’obbligo di progettazione acustica;

- Dichiarazioni di conformità o collaudo di tutti gli impianti tecnologici installati (elettrici, idrico-sanitari e fognari, termici, elettronici, gas, di sollevamento, antincendio...) nell’immobile ai sensi del D.M. 37/2008 o normativa previgente (L. 46/90 - D.P.R. 447/91), comprensive degli allegati previsti dal D.M. 37/2008 (relazione tipologica dei materiali utilizzati, progetto dell’impianto, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali). Nel caso di agibilità parziali per unità immobiliari con spazi comuni: dichiarazioni di conformità o rispondenza degli impianti installati negli spazi comuni;


- Dichiarazione del professionista incaricato, relativa agli immobili oggetto di condono, sulle disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e prevenzione degli infortuni, ai sensi dell’art. 41 della L.R. n. 23/1985;

- Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria.

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