IL CONDONO EDILIZIO IN SARDEGNA

condono edilizio in Sardegna

CONDONO EDILIZIO 1985-1994-2003 E SANATORIA EDILIZIA


Sono trascorsi oltre trent’anni dall’entrata in vigore della prima legge sul condono edilizio (legge 28 febbraio 1985, n. 47) ed ancora oggi, in Sardegna sono decine di migliaia le pratiche da evadere. Solo nel Comune di Cagliari si contano circa 5000 pratiche di condono edilizio inevase.
Molte amministrazioni, per accelerare la definizione delle pratiche presentate con i condoni del 1985, 1994 e 2003, hanno implementato il proprio organico, consentendo la riduzione dei tempi di attesa.


Cos’è il condono edilizio?

Il condono edilizio è un provvedimento legislativo, di natura straordinaria, con efficacia limitata nel tempo, mediante il quale è stato possibile sanare le posizioni degli abusivi e dei rispettivi fabbricati.

In Italia ci sono stati tre condoni edilizi:

1) Primo Condono Edilizio (Legge n. 47 del 28 febbraio 1985)
Riguarda gli abusi edilizi ultimati prima del 1° ottobre 1983 e per i quali è stata presentata domanda di condono entro il 30 giugno 1987.
2) Secondo Condono Edilizio (Legge n. 724 del 23 dicembre 1994)
Con il luglio 1994 sono stati riaperti i termini del condono edilizio, per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1993. Il termine di presentazione della domanda di condono, in origine stabilita al 31 ottobre 1994, è stato più volte prorogato e fissato definitivamente al 31 marzo 1995.
3) Terzo Condono Edilizio (Legge n. 326 del 24 novembre 2003)
L’ultimo condono edilizio riguarda gli abusi edilizi ultimati prima del 31 marzo 2003 e per i quali è stata presentata domanda di condono entro il 10 dicembre 2004.


I condoni edilizi in Sardegna sono stati percepiti con le seguenti leggi regionali:
1) Legge Regionale n. 23 del 11 ottobre 1985
2) Legge Regionale n. 6 del 7 aprile 1995
3) Legge Regionale n. 4 del 26 febbraio 2004

La semplice presentazione della domanda, a prescindere che sia corredata di tutti i documenti essenziali (quali elaborati grafici, relazionali, documenti catastali, fotografie, attestazioni di versamento dell’oblazione e degli oneri...), non è sufficiente per sanare gli abusi posti in essere.
Anzi, in alcuni casi, il sopraggiungere di nuovi vincoli sull’immobile o sull’area, ha condizionato la conclusione, in tempi celeri, dell'iter istruttorio del condono.
Infatti, seppur una norma urbanistica approvata dopo la realizzazione dell'opera abusiva non può invalidarne il condono (sentenza Tar Sardegna n. 214 del 25/03/2021), sarà necessario produrre ulteriori elaborati integrativi finalizzati all'ottenimento del parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.
Per questo motivo è nell’interesse del cittadino, attivarsi per chiudere le procedure rimaste aperte.



I NOSTRI SERVIZI


Completamento pratiche di condono

Il nostro studio si occupa visionare lo stato della pratica di condono edilizio, di accertare i motivi della sospensione e di produrre tutta la documentazione necessaria al completamento e quindi al ritiro della concessione in sanatoria.
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Presentazione di nuove pratiche di condono edilizio

Gli aggiudicatari di immobili provenienti da esecuzioni immobiliari, in base all'art. 40, comma 6, della legge 47/1985, possono presentare domanda di sanatoria, entro 120 giorni dal Decreto di Trasferimento, sfruttando i condoni edilizi nominati precedentemente, purché le ragioni del credito siano antecedenti all'entrata in vigore del condono a cui ci si riferisce.



Accertamento di conformità

L'accertamento di conformità è una procedura di regolarizzazione urbanistica ed edilizia che consente la sanatoria di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, oppure in totale o parziale difformità dal progetto. A differenza del condono edilizio, è possibile richiedere l’accertamento di conformità in qualunque momento, purché le opere realizzate siano conformi alle norme vigenti al momento della realizzazione dell’opera abusiva e a quelle vigenti al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è subordinato al pagamento degli oneri dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura doppia.



Comunicazione di mancata SCIA

In caso di opere minori realizzate in assenza di SCIA o in difformità da essa, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile trasmette una comunicazione di mancata SCIA corredata di tutti gli elaborati progettuali e dell’attestazione di versamento di una sanzione pecuniaria di importo non inferiore a euro 500.



Mancata comunicazione

Non tutti gli interventi di edilizia libera possono essere eseguiti senza una previa comunicazione dell’avvio dei lavori (es. interventi di restauro e risanamento conservativo che non riguardino le parti strutturali dell’edificio; interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le parti strutturali dell’edificio; interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterano la sagoma dell’edificio; interventi di risanamento dall’amianto; muri di cinta e cancellate...). Il mancato invio della comunicazione di avvio dei lavori comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.



Accertamento della compatibilità paesaggistica

L'accertamento della compatibilità paesaggistica è previsto dall'articolo 167 del Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 al fine di ottenere la "sanatoria paesaggistica" degli interventi edilizi realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione precedentemente rilasciata. L'accertamento della compatibilità paesaggistica può essere richiesto nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali difformi da quelli previsti dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.



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